ASSOCIAZIONE DIRITTI & SALUTE ONLUS
STATUTO SOCIALE
Modificato, con deliberazione dell’assemblea dei soci in data 01/12/2009
Art. 1 - Costituzione
È costituita l’Associazione denominata “DIRITTI & SALUTE ONLUS”, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L’Organizzazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.
Art. 2 - Sede
L’Associazione ha sede a Torino (TO) corso Vinzaglio n. 17. Il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città nel territorio nazionale.
Art. 3 - Modifiche allo statuto
Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
Art. 4 – Oggetto e scopo
L’Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili, in favore di soggetti svantaggiati. Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l’associazione si propone di: promuovere ed attuare qualsiasi forma di sostegno in favore di cittadini e/o immigrati che vivono in condizioni di svantaggio dal punto di vista fisico, psichico ed economico-sociale e volta all’ affermazione dei loro diritti (es. aiuto e supporto alla persona in risposta ai bisogni fondamentali del vivere quotidiano; disbrigo pratiche burocratiche; piccole commissioni; creazione e gestione di punti e/o sportelli informativi, di orientamento e di ascolto; organizzazione di attività ricreative e/o di aggregazione etc.); proporre e realizzare iniziative rivolte alla prevenzione, alla cura del benessere psico-fisico e al miglioramento della qualità della vita, nonché specifiche azioni di sostegno dei malati e delle loro famiglie; organizzare seminari, convegni, incontri, dibattiti, conferenze, campagne di sensibilizzazione etc, utili al fine del raggiungimento degli scopi di informazione e prevenzione. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 5 - Patrimonio ed entrate dell’associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori; dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione. dai soci fondatori. Le entrate dell'Associazione sono costituite: dalle quote sociali; dai redditi derivanti dal suo patrimonio; dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento; dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti. Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
Art. 6 - Il bilancio
L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art. 7 - Avanzi di gestione
Gli eventuali utili di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, ai sensi dell’art. 4 del presente statuto. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
Art. 8 – I soci
Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che, condividendo le finalità dell’Organizzazione, si impegnino per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto ed eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata respinta. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea; gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall’Associazione; usufruire di tutti i servizi dell’Associazione. I soci hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell’Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L’Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Art. 9 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli aderenti all’Associazione; il Consiglio direttivo; il Presidente del Consiglio direttivo; il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.
Art. 10 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è organo sovrano dell’Associazione stessa. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre). Essa inoltre: provvede alla nomina del Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti; delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; delibera sulle modifiche al presente Statuto; approva eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione; delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto; delibera su quant’altro a lei demandato per legge o per statuto. L’Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri, mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l’ordine del giorno. Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti i soci nonché ai Revisori dei conti, se nominati, e affissa in ogni sede dell’Associazione o pubblicata su quotidiano locale. L’Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia. Salvo quanto previsto all’art. 3 del presente Statuto, le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall’art. 21 C.C. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un suo segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 11 - Il Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, a scelta dall’Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di nove membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, eletti tra i soci per la durata di tre anni e rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea; qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l’Assemblea dei soci. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto contenete l’ordine del giorno da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea; alla nomina dei dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea; nomina, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, un Direttore deliberandone i relativi poteri. Il Consiglio direttivo può delegare particolari poteri ed incarichi ad un Comitato esecutivo composto da un massimo di 4 componenti, membri del Consiglio stesso. Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato esecutivo si applicano le norme previste per il Consiglio direttivo. Eventuali compensi da corrispondere ai consiglieri e ai revisori sono determinati dall’Assemblea dei soci entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 12 - Il Presidente
Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre per l’approvazione al Consiglio direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei conti
Contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo, l’Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo. I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti; partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci.
A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno.
Art. 14 - Libri sociali
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti, se nominato, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.
Art. 15 - Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti dell’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i relativi poteri.
Art. 16 - Clausola compromissoria
Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l’Associazione, in dipendenza dell’esecuzione o dell’interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Art. 17 - Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile nonché al D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni o integrazioni.
STATUTO SOCIALE
Modificato, con deliberazione dell’assemblea dei soci in data 01/12/2009
Art. 1 - Costituzione
È costituita l’Associazione denominata “DIRITTI & SALUTE ONLUS”, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L’Organizzazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.
Art. 2 - Sede
L’Associazione ha sede a Torino (TO) corso Vinzaglio n. 17. Il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città nel territorio nazionale.
Art. 3 - Modifiche allo statuto
Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
Art. 4 – Oggetto e scopo
L’Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili, in favore di soggetti svantaggiati. Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l’associazione si propone di: promuovere ed attuare qualsiasi forma di sostegno in favore di cittadini e/o immigrati che vivono in condizioni di svantaggio dal punto di vista fisico, psichico ed economico-sociale e volta all’ affermazione dei loro diritti (es. aiuto e supporto alla persona in risposta ai bisogni fondamentali del vivere quotidiano; disbrigo pratiche burocratiche; piccole commissioni; creazione e gestione di punti e/o sportelli informativi, di orientamento e di ascolto; organizzazione di attività ricreative e/o di aggregazione etc.); proporre e realizzare iniziative rivolte alla prevenzione, alla cura del benessere psico-fisico e al miglioramento della qualità della vita, nonché specifiche azioni di sostegno dei malati e delle loro famiglie; organizzare seminari, convegni, incontri, dibattiti, conferenze, campagne di sensibilizzazione etc, utili al fine del raggiungimento degli scopi di informazione e prevenzione. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 5 - Patrimonio ed entrate dell’associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori; dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione. dai soci fondatori. Le entrate dell'Associazione sono costituite: dalle quote sociali; dai redditi derivanti dal suo patrimonio; dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento; dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti. Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
Art. 6 - Il bilancio
L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art. 7 - Avanzi di gestione
Gli eventuali utili di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, ai sensi dell’art. 4 del presente statuto. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
Art. 8 – I soci
Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che, condividendo le finalità dell’Organizzazione, si impegnino per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto ed eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata respinta. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea; gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall’Associazione; usufruire di tutti i servizi dell’Associazione. I soci hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell’Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L’Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Art. 9 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli aderenti all’Associazione; il Consiglio direttivo; il Presidente del Consiglio direttivo; il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.
Art. 10 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è organo sovrano dell’Associazione stessa. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre). Essa inoltre: provvede alla nomina del Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti; delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; delibera sulle modifiche al presente Statuto; approva eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione; delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto; delibera su quant’altro a lei demandato per legge o per statuto. L’Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri, mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l’ordine del giorno. Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti i soci nonché ai Revisori dei conti, se nominati, e affissa in ogni sede dell’Associazione o pubblicata su quotidiano locale. L’Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia. Salvo quanto previsto all’art. 3 del presente Statuto, le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall’art. 21 C.C. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un suo segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 11 - Il Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, a scelta dall’Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di nove membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, eletti tra i soci per la durata di tre anni e rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea; qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l’Assemblea dei soci. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto contenete l’ordine del giorno da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea; alla nomina dei dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea; nomina, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, un Direttore deliberandone i relativi poteri. Il Consiglio direttivo può delegare particolari poteri ed incarichi ad un Comitato esecutivo composto da un massimo di 4 componenti, membri del Consiglio stesso. Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato esecutivo si applicano le norme previste per il Consiglio direttivo. Eventuali compensi da corrispondere ai consiglieri e ai revisori sono determinati dall’Assemblea dei soci entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 12 - Il Presidente
Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre per l’approvazione al Consiglio direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei conti
Contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo, l’Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo. I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti; partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci.
A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno.
Art. 14 - Libri sociali
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti, se nominato, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.
Art. 15 - Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti dell’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i relativi poteri.
Art. 16 - Clausola compromissoria
Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l’Associazione, in dipendenza dell’esecuzione o dell’interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Art. 17 - Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile nonché al D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni o integrazioni.